Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 05/06/2001 n. 360

f) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2. 1-ter. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti attrezzature e strumentazioni

a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la veri fica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:

1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;

2) istema di misurazione elettronico;

3) stampante dei dati misurati;

4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;

5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N

b) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2

c) fonometro: strumento di tipo omologato capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora

d) provafari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell'orientamento e della intensità luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione

e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad un'altezza tale che consenta di verificare le strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresì essere assicurati:

1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte;

2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento di scendente del ponte;

3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;

4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico

f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti meccaniche dello stesso.

2. Le apparecchiature indicare alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1, nonchè, quella di cui al comma 1-bis, devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano anche le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime.". Note all'art. 1, comma 1:

-Per il testo vigente dell'art. 239 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 si veda nelle note alle premesse. Note all'art. 1, comma 1, lettera a):

- L'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante: "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272, così recita: "Art. 10 (Imprese di autoriparazione).

1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'art. 1, comma 3, della medesima Legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'art. 12 della Legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonchè ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria dell'impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.

3. Ciascuna impresa può richiedere l'iscrizione per una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attività effettivamente esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attività principale, non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico- professionali di cui all'art. 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'art. 2, comma 4, della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attività, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

6. I richiami alle "sezioni , al "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione nonchè al "registro di cui all'art. 2 , contenuti nella Legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione al "registro delle imprese e nel caso di impresa artigiana, all'"albo delle imprese artigiane .".

- L'art. 1, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41, così recita: "Art. 1 (Attività di autoriparazione).

-Omissis.

3. Ai fini della presente Legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di

a) meccanica e motoristica

b) carrozzeria

c) elettrauto

d) gommista". Note all'art. 1, comma 1, lettera d): - Per l'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica si veda nelle note all'art. 1, comma 1, lettera a).

- Per l'art. 1, comma 3, della Legge n. 122/1992 si veda nelle note all'art. 1, comma 1, lettera a).

Art. 2. Modifiche all'articolo 240 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 240 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni

a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;"

b) dopo la lettera g) del comma 1, è aggiunta la seguente: "h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri."

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.". Nota all'art. 2, comma 1: - Per il testo vigente dell'art. 240 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 si veda nelle note alle premesse.

Art. 3. Modifiche all'appendice X al titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'appendice X al titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificata con Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2000, n. 329, sono apportate le seguenti modificazioni

a) dopo la lettera e) dell'articolo 1-bis è aggiunta la seguente lettera: "f) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2."

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti attrezzature e strumentazioni

a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere: 1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N; 2) sistema di misurazione elettronico; 3) stampante dei dati misurati; 4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N; 5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N

b) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2

c) fonometro: strumento di tipo omologato capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora

d) provafari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell'orientamento e della intensità luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione

e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad un'altezza tale che consenta di verificare le strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresì essere assicurati: 1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte; 2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte;

3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico; 4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico

f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti meccaniche dello stesso.". Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Nesi, Ministro dei lavori pubblici Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2001 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 220 Nota all'art. 3, comma 1:

 

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